Con la partenza dei piani vaccinali è iniziato anche il dibattito sulla possibilità di fornire le persone già vaccinate di una sorta di passaporto, di lasciapassare. La giurista Vitalba Azzollini spiega come stanno le cose alla luce delle leggi nazionali e i trattati internazionali.
Con l’inizio delle vaccinazioni, si è avviato un dibattito, in sedi nazionali e internazionali, su soluzioni – denominate come patentino, pass, passaporto vaccinale – per attestare l’avvenuta vaccinazione da Covid-19. Il possesso di questa attestazione sarebbe condizione per accedere a certi luoghi o fruire di determinati servizi. Se ne tratterà prima per l’ambito interno, per poi passare a esaminarle sotto il profilo dell’Unione Europea, con una premessa sull’obbligo vaccinale.
L’obbligo di vaccino
La pandemia in atto ha mostrato con chiarezza l’interdipendenza tra le due dimensioni – individuale e collettiva – del “bene salute”, contemplate dall’art. 32 Cost. La salute non è soltanto un diritto fondamentale dell’individuo, ma implica anche il dovere dell’individuo stesso «di non ledere né mettere in pericolo con il proprio comportamento la salute altrui» (Corte Costituzionale n. 218/1994). Quindi, un obbligo vaccinale può essere imposto a tutela della salute collettiva, rispettando i paletti previsti dalla Costituzione: mediante una legge e nel rispetto della persona. Serve una legge dello Stato, che garantisce l’adozione di misure omogenee sul territorio nazionale, anche a presidio del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. La vaccinazione contro il Sars-COV-2, inoltre, rientra nell’ambito della profilassi internazionale, ed è quindi materia di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. q), Cost.
Il legislatore può valutare discrezionalmente le «modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive», usando «talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo» (Corte Costituzionale n. 5/2018). La scelta tra obbligo e raccomandazione va effettuata tenendo conto delle «diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte», nonché delle «acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica». In altre parole, solo la scienza può fornire le indicazioni – livello e durata della protezione, trasmissibilità del contagio ecc. – che servono al decisore per valutare se vi siano le condizioni per imporre un obbligo, bilanciando i molteplici valori costituzionali coinvolti (dalla salute pubblica alla libertà personale alla solidarietà sociale).
Detto ciò, va precisato che, a oggi, prima di sancire un obbligo vaccinale dovrebbe tenersi conto di almeno due elementi: non vi sono ancora dati definitivi sulla trasmissibilità del contagio dopo la vaccinazione, né vi è ancora una distribuzione di vaccini tale da rendere l’obbligo esigibile, sia dal punto di vista delle forniture sia da quello del piano di vaccinazione.
Il patentino vaccinale nell’ordinamento interno
La soluzione del patentino vaccinale può essere considerata un’alternativa all’obbligo vaccinale. Essa, come detto, limiterebbe la sfera giuridica dei non vaccinati, precludendo loro di accedere a esercizi o servizi pubblici oppure ad ambienti lavorativi, sportivi, ludici ecc… Come spiegato anche nel paper dell’Istituto Bruno Leoni La vaccinazione tra diritti e doveri, le misure restrittive per i non vaccinati opererebbero come una sorta di sanzione, alla pari di quelle per il mancato assolvimento di un obbligo. Perciò, per la previsione di un patentino, i paletti giuridici da rispettare sarebbero gli stessi indicati per la prescrizione di un obbligo di vaccinazione. Pertanto, servirebbe una legge dello Stato, a fini di tutela della salute collettiva, previo bilanciamento degli interessi coinvolti sulla base «dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili» (Corte Costituzionale n. 5/2018).
Tuttavia, proprio tali dati e conoscenze rendono problematica al momento l’introduzione di un patentino. Come sopra accennato, non si sa in maniera definitiva se i vaccini attualmente disponibili impediscano solo la manifestazione della malattia o anche il trasmettersi dell’infezione, come chiarito anche dall’Agenzia italiana per il farmaco. In altre parole, essere vaccinati non conferisce un “certificato di libertà”, tant’è che pure i vaccinati devono continuare ad adottare comportamenti di contenimento del rischio di contagiare sé stessi ed altri. Basterebbe questo per far comprendere che oggi la misura difficilmente reggerebbe il vaglio di proporzionalità fra la limitazione di libertà attraverso il patentino e il vantaggio in termini di salute pubblica, considerati i dubbi ancora da sciogliere.
Peraltro, si sa poco anche della durata dell’immunizzazione a seguito sia dell’infezione sia della somministrazione del vaccino. Un patentino dovrebbe avere una data di scadenza, ma oggi non si potrebbe definirla. Vi sarebbe, poi, da stabilire il trattamento di coloro i quali, per esempio, non possono ricevere il vaccino per motivi medici: sarebbe arduo giustificare la privazione di diritti in funzione dell’impossibilità oggettiva di essere vaccinati.
Sulla base di quanto fin qui esposto, ancora più perplessità suscita l’ipotesi che siano soggetti privati – gestori di ristoranti, hotel ecc… – a chiedere alle persone di attestare l’avvenuta vaccinazione, come condizione per fruire di servizi e attività da essi offerti. Ciò tanto più se si considera, da un lato, che la normativa vigente (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) pone limiti alla possibilità che i gestori precludano l’accesso a esercizi pubblici; dall’altro lato, che questi ultimi non avrebbero titolo a trattare dati “sensibili” degli avventori, non essendo possibile considerare il consenso come legittima base giuridica ai sensi del GDPR. Dunque, servirebbe una specifica legge che introducesse il patentino su tutto il territorio nazionale, previa attenta valutazione delle criticità sopra evidenziate.
Queste conclusioni sono state confermate dal Garante Privacy, con riguardo a certificati, app o pass destinati a distinguere fra soggetti vaccinati e soggetti non. «I dati relativi allo stato vaccinale» – scrive l’Autorità garante – «sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone: conseguenze che, nel caso di specie, possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali». Pertanto, il Garante ritiene che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale di una persona, ai fini dell’accesso a determinati luoghi o del godimento di taluni servizi, «debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza».
In conclusione, un certificato recante informazioni sulla situazione vaccinale di una persona, al fine di consentire a essa l’accesso in determinati luoghi (alberghi, cinema, ristoranti, ecc.) e la fruizione di determinati servizi (culturali, di svago ecc.), dovrebbe essere oggetto di una chiara scelta legislativa dello Stato. Non sarebbero, quindi, giustificate iniziative pubbliche o private tese a ottenere il medesimo risultato, al di fuori di una precisa cornice normativa.
Passaporto europeo
Di un certificato vaccinale si parla anche a livello europeo, soprattutto in vista della prossima stagione estiva e della necessità che le persone ricomincino a spostarsi. Dovrebbe trattarsi di un documento che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il Sars-COV-2 o, in alternativa, l’esito negativo del tampone, reciprocamente riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione europea.
La decisione andrebbe adottata a livello europeo e dovrebbe sfociare in una normativa dell’UE, vincolante per tutti gli Stati e adottata nel rispetto dei principi del GDPR, che impone un livello di tutela rafforzato per il trattamento dei dati sanitari, come accennato. I dettagli dell’iniziativa europea si conosceranno nei prossimi giorni. Essa sarebbe utile anche al fine di evitare che i diversi Stati procedano in ordine sparso, variamente precludendo l’accesso ai propri territori, anche in violazione del principio della libertà di circolazione in ambito europeo, previsto dai Trattati UE. Al riguardo, possono sin d’ora formularsi alcune osservazioni, premettendo che, nella risoluzione del 27 gennaio 2021, il Consiglio d’Europa – organizzazione internazionale di difesa dei diritti umani – ha affermato la necessità di assicurare che nessuno sia discriminato per non essersi fatto vaccinare, nel pieno esercizio della libertà di autodeterminazione.
Andrebbe, innanzitutto, tenuto presente che le strategie vaccinali non sono le stesse in tutta l’UE. Da un lato, alcuni Stati procedono più speditamente nelle somministrazioni rispetto ad altri; dall’altro lato, determinate persone sono state vaccinate prioritariamente rispetto ad altre, con differenze fra i diversi Paesi, in base a criteri diversi, per non parlare delle differenze anche all’interno dei singoli Stati. Pertanto, con l’introduzione di un patentino, oggi sarebbe alto il rischio di discriminazione per motivi non imputabili alle persone stesse, data la disomogeneità della situazione in Europa. Vi sarebbero alcuni “privilegiati” i quali potrebbero viaggiare in quanto vaccinati e altri che, senza averne alcuna colpa, non dovrebbero muoversi. La previsione, invece, di appositi test in alternativa alla vaccinazione consentirebbe di superare l’ipotesi di disparità nei riguardi dei soggetti che, per qualunque ragione, non potessero essere vaccinati. Tuttavia, spostandosi da un Paese all’altro, essi potrebbero ricevere un trattamento diverso nei diversi Stati membri, a seconda delle norme interne. Resterebbero, inoltre, i dubbi sopra esposti sulla trasmissibilità del virus e, quindi, la difficoltà di considerare il patentino come una sorta di “lasciapassare”.
In conclusione, oggi la sfida è tutelare la parità di trattamento degli abitanti dell’Unione Europea e, al contempo, favorire la ripresa del turismo e, quindi, dell’economia. Fino a quando, da un lato, non vi saranno maggiori certezze scientifiche sull’ipotesi di essere contagiosi anche dopo il vaccino, dall’altro lato, i numeri dei vaccinati nei Paesi UE non raggiungeranno un livello di omogeneità, restano molti problemi da risolvere e diversi diritti da bilanciare prima dell’introduzione di un passaporto vaccinale. I tempi sono tuttavia maturi perché, a livello tecnologico e normativo, lo si cominci a progettare.
Vitalba Azzollini
Giurista
Fonti:
http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_191-Vaccinazioni.pdf
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9550331
Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.












